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Falso in autocertificazione Covid-19: sussiste il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico non rilevando ad escluderlo il principio del nemo tenetur se detegere che opera esclusivamente nell´ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase precedente relativa alla commissione di un reato

Argomento: Dei delitti contro la fede pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 21 agosto 2023, n. 35276)

 

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“(…) 2. Nessun dubbio sussiste in merito alla non veridicità delle circostanze indicate dagli imputati nei modelli di autodichiarazioni al fine di giustificare i rispettivi spostamenti durante il periodo interessato dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di (…) ha ricondotto i modelli di autocertificazione, compilati e sottoscritti dagli imputati, nella categoria degli atti elencati dall’art. 47 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e non in quella di cui al precedente art. 46. Invero, l’art. 46 del decreto citato, intitolato <<Dichiarazioni sostitutive di certificazioni>>, elenca la gamma delle dichiarazioni che l’interessato può sottoscrivere e produrre in sostituzione delle normali certificazioni, là dove, invece, il successivo art. 47, intitolato <<Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà>>, concerne <<stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato>>, non espressamente indicati nell’art. 46, di cui il soggetto dichiarante rende edotto il destinatario mediante una dichiarazione sottoscritta. Nel caso di specie, in cui gli imputati hanno reso noto ai militi che li controllavano un <<fatto>> rappresentato dal motivo per il quale, in orario non consentito dalla normativa volta al contenimento del contagio da Covid-19, si trovavano fuori dalla loro abitazione, appare corretto l’inquadramento dei documenti redatti nella categoria di quelli elencati dall’art. 47 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. E’ opportuno evidenziare che, comunque, l’inquadramento dell’attestazione resa dagli imputati nell’una e nell’altra delle categorie indicate agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 non rileva ai fini della valutazione della pronuncia in verifica, in quanto l’art. 76 del citato decreto, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di colui che <<rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico>>, prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia nel caso in cui il mendacio sia reso nelle dichiarazioni elencate nell’art. 46, sia nel caso in cui si tratti di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47. Ciò premesso, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso [continua ..]

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